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News | Rifiuti – Nuove Istruzioni sull’applicazione del D.L.vo. 116/2020
La circolare ministeriale del 15 Maggio 2021 n. 51657 fornisce importanti chiarimenti a diverse problematiche in materia di gestione rifiuti sorte in seguito all’entrata in vigore del D.L.vo 116/2020
Art.190 c. 1 e 2 Aggiunge muove informazioni da inserire nel registro cronologico di carico/scarico (quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento quali preparazione per riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero). Tali informazioni dovranno essere annotate nel registro solo a seguito della revisione del nuovo modello di riferimento. Ad oggi, tuttavia, è ancora possibile utilizzare il modello vigente di cui al decreto ministeriale n. 148 del 1998 che non prevede tale annotazione
Art. 193 c. 4: la trasmissione della quarta copia può essere sostituita dall’invio mediante PEC sempre che il trasportatore assicuri la conservazione del documento originale ovvero provveda, successivamente, all’invio dello stesso al produttore
Art. 193 c. 18: consente di considerare come luogo di produzione dei rifiuti sanitari le strutture sanitarie nel caso in cui l’attività del personale sanitario sia svolta all’esterno delle stesse
Art. 193 c. 19: Per le attività di manutenzione e piccoli interventi edili è possibile sostituire il formulario con DDT in relazione a quantitativi limitati (la norma non indica quantità o limiti dimensionali; occorre valutare caso per caso). Rimane fermo l’obbligo di iscrizione all’Albo
Art. 258 c. 9 e 13: Violazione degli obblighi di comunicazione MUD, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari.
Esclusione della sanzione amministrativa nel caso in cui i documenti contengano errori materiali o violazioni formali che non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti
Prevista possibilità di applicazione del concorso materiale, ovvero l’applicazione di un trattamento sanzionatorio di favore nel caso di più violazioni anche se commesse con più condotte. Si applica la sanzione più grave aumentata fino al doppio, anziché cumulare tutte le sanzione previste per tutte le violazioni anche con più condotte “esecutive di un medesimo disegno”
L’esistenza di un “medesimo disegno” presuppone un comportamento doloso e non colposo
Correttivo D.L.vo 116/2020
Decreto Legge n. 77 del 31 maggio 2021 (art. 35)
Dichiarazione di avvenuto smaltimento e cessazione della responsabilità del produttore di rifiuti. Art. 188 c. 5 TUA nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di cui ai punti D13,14,15 la responsabilità dei prodotti dei rifiuti per il corretto smaltimento è esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al formulario di identificazione, abbiano ricevuto un’attestazione di smaltimento. Il destinatario del rifiuto deve ora una dichiarazione di “avvenuto avvio al recupero o smaltimento” al posto di quella precedentemente denominata “avvenuto smaltimento”. Tale dichiarazione è dovuta ogni volta che il rifiuto è avviato allo smaltimento o al recupero.
Rifiuti sanitari: art. 193 c. 18 TUA i rifiuti sanitari sono quelli provenienti da assistenza sanitaria “svolta al di fuori delle strutture sanitarie di riferimento”
Eliminazione del CER 070218 “scarti di gomma”: non presente nelle direttive; il nuovo allegato D-Elenco dei rifiuti non ne annovera più il codice.
Per necessità di supporto nell’approfondire la tematica in oggetto e per maggiori informazioni rimaniamo a disposizione
Alessandra Perini perini@xlteam.it 335 774 7884