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News | Rifiuti carta e cartone: regolamento criteri recupero-riutilizzo e adozione Sistema Qualità

Il 24 Febbraio 2021 è entrato in vigore il Decreto del 22 settembre 2020, n. 188 che regolamenta la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, stabilendo i criteri specifici in base ai quali questi rifiuti cessano di essere qualificati come tali e sono qualificati come carta e cartone “recuperati”.
Quando un rifiuto di carta e cartone può essere “recuperato”?
Secondo l’art.3 del decreto questi sono qualificati come carta e cartone “recuperati” se risultano conformi ai requisiti tecnici dell’allegato 1 e solo a seguito delle operazioni di recupero effettuate esclusivamente in conformità alle disposizioni della norma UNI EN 643:2014.
Per la produzione di carta e cartone “recuperati” quali rifiuti sono ammessi ?
L’allegato 1 lettera b indica che sono ammessi:

Non sono ammessi i rifiuti di carta e cartone selezionati da rifiuto indifferenziato.
Quali sono gli obblighi del produttore di carta e cartone “recuperati”?
· ideare un sistema di controllo dei rifiuti in ingresso rispettando gli obblighi minimi dell’allegato 1 del decreto
· accertare la sussistenza dei requisiti tecnici dei prodotti recuperati. Ciò deve essere fatto almeno semestralmente o al variare delle caratteristiche di qualità dei rifiuti in ingresso, da un organismo certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001
· redigere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà al termine del processo produttivo di ciascun lotto utilizzando il modulo dell’allegato 3
· Inviare la dichiarazione all'autorità competente e all'agenzia di protezione ambientale territorialmente competente
· conservarla presso l’impianto di produzione o sede legale mettendola a disposizione delle autorità di controllo
· conservare per un anno presso l'impianto di recupero o sede legale, un campione di carta e cartone recuperati prelevato secondo quanto previsto all'allegato 1 del decreto e in conformità alla norma UNI 10802
· il periodo di conservazione del campione può essere ridotto a sei mesi per le imprese registrate al regolamento EMAS o in possesso della certificazione UNI EN ISO 14001 e predisponendo la documentazione nel rispetto delle norme del decreto, della normativa ambientale e eventuali prescrizioni in autorizzazione.
· Entro 180 giorni dall’entrata in vigore del Regolamento e quindi entro e non oltre il 23 Agosto 2021, il produttore di carta e cartone “recuperati” presenta:
- all'autorità competente un aggiornamento della comunicazione di inizio di attività delle operazioni di recupero indicando la tipologia di rifiuti e la quantità massima correlata alla specifica attività di recupero
- oppure un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione in possesso
Il produttore di carta e cartone “recuperati” deve applicare un sistema di gestione secondo standard certificati?
L’art. 6 del decreto indica che il produttore di carta e cartone “recuperati” applica un sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 certificato da un organismo accreditato. Il Sistema Qualità deve essere comprensivo di:
· procedure operative per il controllo delle caratteristiche di conformità alla norma UNI EN 643:2014
· piano di campionamento
Per necessità di supporto nell’implementazione del sistema di gestione ISO 9001 o per maggiori informazioni rimaniamo a disposizione
Alessandra Perini perini@xlteam.it 335 774 7884