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News | IL POS (Piano operativo di sicurezza) quando non è obbligatorio?

Il POS è il Piano Operativo di Sicurezza, definito all’articolo 89, lettera h del D.Lgs. 81/08 come “il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato”.
Il POS deve essere redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici per ogni cantiere.
Il POS deve tenere conto:
della valutazione dei rischi per lavoratori dell’impresa;
delle misure di prevenzione e protezione;
dell’organizzazione della sicurezza.
Tuttavia, l’obbligo di redigere il Piano operativo di sicurezza riguarda solo certi tipi di aziende. Il Piano operativo di sicurezza non è obbligatorio quando l’attività da svolgere non si configura come cantiere temporaneo o mobile.
Con la dicitura “cantiere temporaneo o mobile” si intende un qualunque spazio esterno adibito allo svolgimento di lavori edili o di ingegneria civile (art.89 comma 1 lett. a del TUS).
Nella fattispecie il Piano operativo di sicurezza non è obbligatorio per:
il lavoratore autonomo in quanto non è subordinato ad alcun datore di lavoro, ma svolge un proprio lavoro autonomamente tramite la partita IVA; ad ogni modo, il lavoratore autonomo resta comunque obbligato a fornire tutte le informazioni relative ai rischi specifici della sua attività secondo l’art.26 dlgs 81/2008;
l’impresa che subappalta il lavoro, in questo caso l’obbligo di redigere il POS spetta all’azienda subentrata in subappalto; diverso è il caso in cui a sua volta l’impresa in subappalto coinvolga un lavoratore autonomo nella gestione dei lavori, in quanto quest’ultimo non avrà l’obbligo di redigere il POS perché rientra nella categoria di lavoratore autonomo (come espresso in precedenza);
l’impresa pubblica.
Il testo unico sulla sicurezza sul lavoro (dlgs 81/2008) stabilisce che il Piano operativo di sicurezza è obbligatorio, invece, per le imprese che operano (anche in subappalto) all’interno di cantieri “temporanei o mobili” in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile.
L’elenco dei lavori edili o di ingegneria civile è riportato nell’allegato X del dlgs 81/08 e stabilisce che l’obbligo di redazione del Piano operativo di sicurezza riguarda le imprese che eseguono in cantiere i seguenti lavori:
· lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento;
· trasformazione, rinnovamento o smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo o in altri materiali (comprese le linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici);
· opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche;
· opere di bonifica, di sistemazione forestale (solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile);
· scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
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Alessandra Perini
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