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News | Il nuovo preposto alla luce del D.Lgs. 146/2021


Con la legge di conversione del D.L. n. 146/2021, che va ad intervenire sugli artt. 18 e 19 del D.Lgs. n. 81/08, si ha una migliore definizione delle funzioni del preposto; questi, infatti, assume a tutte gli effetti un ruolo di assoluto rilievo a fianco del datore di lavoro.


Viene quindi stabilito che il datore di lavoro ha l’obbligo di individuare uno o più preposti per lo svolgimento delle attività di vigilanza previste dall’art. 19 del D.Lgs. 81/08 che, in base a quanto stabilito dal CCNL di riferimento, avrà la possibilità di avere un emolumento commisurato alle attività di vigilanza affidategli. Il preposto, inoltre, non potrà in alcun modo subire pregiudizio per lo svolgimento delle attività (art. 18, comma 1, lettera b-bis), D.Lgs. n. 81/2008); tuttavia, tale misura viene giustificata dalla previsione di sanzioni penali che vanno dai due ai quattro mesi o ammende da 1.500 a .6.000 euro.


Quali sono quindi le modifiche dei doveri previsti dall’art. 19 comma 1 del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro per il preposto?

- sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori degli obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

- sovrintendere e vigilare sul corretto uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione.


Quanto viene stabilito prevede che il Preposto, nel caso di comportamenti non conformi da parte del lavoratore, abbia il dovere e l’obbligo di intervenire per ripristinare la corretta prassi fornendo, a necessitò, le relative indicazioni di sicurezza. Se, nonostante l’intervento, il Preposto rileverà una continuazione di comportamenti non idonei dovrà immediatamente interrompere l’attività del lavoratore informando tempestivamente i diretti superiori. Da evidenziare che tale obbligo del proposto prevede l’applicazione della pena dell’arresto fino a due mesi o di un’ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro


La possibilità di interrompere le attività (seppur temporaneamente) è un obbligo del Preposto anche nel caso in cui dovesse notificare al datore di lavoro una inadeguatezza/mancanza dei mezzi e delle attrezzature di lavoro. Anche in questo caso è prevista l’applicazione della pena d’arresto fino a due mesi e un’ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro


Per quanto riguarda le attività in appalto o subappalto è infine previsto che i datori di lavoro appaltatori e subappaltatori hanno l’obbligo di indicare al committente il nominativo del personale individuato come preposto (art. 26, comma 8-bis, D.Lgs. 81/08). Ritroviamo ancora l’applicazione della pena di arresto da due a quattro mesi o un’ammenda da 1.500 a 6.000 euro.


Per approfondimenti e dubbi non esitate a contattarci per una valutazione della vostra realtà


Alessandra Perini

perini@xlteam.it

335 774 7884

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