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News | Decreto Trasparenza: principali novità ed obblighi che riguardano i datori di lavoro dal 2022

Aggiornamento: 13 ott 2022


Il Decreto Trasparenza (D. Lgs. 104/2022) ha recepito nell’ordinamento italiano la Direttiva europea 2019/1152 relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili, con la quale sono stati estesi in modo sostanziale gli obblighi dei datori di lavoro rispetto alle informazioni da fornire ai lavoratori. Vediamo nel dettaglio le novità principali introdotte.


Durata massima del periodo di prova (art. 7)

Viene previsto che il periodo di prova

  • non possa avere durata superiore a 6 mesi;

  • in caso di rapporto a termine è stabilito in misura proporzionale alla durata del contratto e alle mansioni da svolgere in relazione alla natura dell'impiego;

  • è prolungato in misura corrispondente alla durata dell’assenza nei casi di malattia, infortunio, congedo di maternità o paternità (il periodo di prova non sarebbe prorogabile invece nel caso di assenze quali ferie e permessi).

Infine nel caso in cui un contratto venga rinnovato per lo svolgimento delle stesse mansioni, il rapporto di lavoro non potrà essere soggetto a un nuovo periodo di prova (c.d. divieto di ripetizione del periodo di prova).

Prevedibilità minima del lavoro (art. 9)

Se l’organizzazione del lavoro sia interamente o in gran parte imprevedibile, il datore di lavoro non può imporre al lavoratore di svolgere l’attività lavorativa salvo che ricorrano le seguenti condizioni

  • il lavoro si svolga entro ore e giorni di riferimento predeterminati (cioè le ore e i giorni di riferimento in cui il lavoratore è tenuto a svolgere le prestazioni lavorative comunicati dal datore di lavoro);

  • il lavoratore sia informato dal suo datore di lavoro sull'incarico o la prestazione da eseguire, con il ragionevole periodo di preavviso (da intendersi il periodo minimo di preavviso a cui il lavoratore ha diritto prima dell'inizio della prestazione lavorativa su cui il datore di lavoro deve informare il lavoratore).

Formazione obbligatoria (art. 11)

Il datore di lavoro è tenuto ad erogare una formazione gratuita ai lavoratori per lo svolgimento del lavoro per cui sono impiegati; la stessa va considerata come orario di lavoro e dove possibile deve svolgersi durante lo stesso.

Tale obbligo non riguarda la formazione professionale o la formazione necessaria al lavoratore per ottenere, mantenere o rinnovare una qualifica professionale, salvo che il datore di lavoro non sia tenuto a fornirla secondo la legge o la contrattazione collettiva.



Se siete interessati a valutare la vostra realtà

o ad approfondire la tematica non esitate a contattarci.


Alessandra Perini

perini@xlteam.it

335 774 7884

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