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News | Decreto attuativo per ottenere gli sgravi fiscali a seguito della certificazione PdR 125:2022


FINALMENTE È stato pubblicato il Decreto 20/10/2022 che definisce criteri e modalità di concessione degli sgravi fiscali per le aziende in possesso della certificazione della parità di genere, ai sensi della UNI/PdR 125:2022.


A decorrere dall’anno 2022 le aziende private che abbiano conseguito la certificazione di parità di genere di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e successive modificazioni, beneficiano, per il periodo di validità della predetta certificazione, di un esonero contributivo.


L’INPS autorizza i datori di lavoro alla fruizione dell’esonero nella misura dell’1% dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, fermo restando il limite massimo di 50.000 euro annui.

Ai fini dell’ammissione all’esonero, le aziende del settore privato in possesso della certificazione di genere, inoltrano, esclusivamente in via telematica, apposita domanda all’INPS secondo i termini e le modalità indicate dall’Istituto medesimo con apposite istruzioni.


La domanda deve contenere le seguenti informazioni:

1) i dati identificativi dell’azienda;

2) la retribuzione media mensile stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

3) l’aliquota datoriale media stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

4) la forza aziendale media stimata relativa al periodo di validità del certificato parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

5) la dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, di essere in possesso della certificazione di parità di genere di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e di non essere incorsa in provvedimenti di sospensione dei benefici contributivi adottati dall’Ispettorato nazionale del lavoro ai sensi dell’articolo 46, comma 4, del medesimo decreto legislativo;

6) il periodo di validità della certificazione di parità di genere di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.


Le domande sono verificate dall’INPS e sono ammesse con riferimento all’intero periodo di validità della certificazione di parità di genere. Al fine di favorire il più ampio accesso all’esonero contributivo, qualora le risorse risultino insufficienti in relazione al numero di domande complessivamente ammissibili, il beneficio riconosciuto è proporzionalmente ridotto.


Se siete interessati a valutare la vostra realtà

o ad approfondire la tematica non esitate a contattarci


Alessandra Perini

perini@xlteam.it

335 774 7884

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