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News | D.Lgs 3 Settembre 2020 n.116: cosa cambia?


Il D. Lgs. 3 settembre 2020 n. 116 ha apportato delle modifiche in materia rifiuti al D. Lgs. 152/2006 (TUA) e ha attuato due direttive (UE), la 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e la 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.


Il D.Lgs 3 Settembre 2020 n.116 è entrato in vigore il 26.09.2020.

Queste sono le principali novità in materia di rifiuti:


· La responsabilità estesa del produttore del prodotto fino al fine vita degli stesso_(Modifica dell’art. 178 bis, e inserimento dell’art. 178 ter). I nuovi modelli di responsabilità estesa del produttore sono stabiliti dall’emanazione di uno o più decreti che dovranno definire i requisiti minimi nel rispetto dell'art 178 ter (ad oggi non sono indicate scadenze per l’emanazione dei decreti ed è anche previsto un registro nazionale dei produttori);

· La nuova classificazione dei rifiuti urbani (art. 183) e speciali (art. 184)_nuove definizioni da gennaio 2021;

· Responsabilità della gestione dei rifiuti secondo l’art. 188_La responsabilità del produttore o del detentore per il recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa nei seguenti casi:

a) conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta (rifiuti URBANI);

b) conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario (FIR) controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi.

Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare di cui ai punti D13, D14, D15 la responsabilità è esclusa a condizione che i produttori/detentori, oltre al FIR abbiano ricevuto un'attestazione di avvenuto smaltimento. La disposizione si applica alla data di entrata in vigore del decreto.

· Sistema di tracciabilità rifiuti_ nuovo art. 188-bis che prevede il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti composto da procedure e strumenti di tracciabilità integrati nel Registro elettronico nazionale. Gli adempimenti relativi alla compilazione e alla tenuta dei registri di carico e scarico e dei FIR, dovranno essere definiti con appositi decreti. Ad oggi il Registro elettronico nazionale non è ancora operativo.

· Trasporto rifiuti _art. 193 prevede che la trasmissione della quarta copia cartacea del FIR può essere sostituita dall'invio mediante PEC sempre che il trasportatore assicuri la conservazione del documento originale e provveda, successivamente, all'invio dello stesso al produttore. In alternativa alle modalità di vidimazione del FIR cartaceo vidimato in 4 copie è disponibile dall’ 8.03.21 il FIR prodotto in format esemplare disponibile nel portale https://vivifir.ecocamere.it.

· I tempi di tenuta di registri e formulari scendono da 5 anni a 3 anni

· Scadenza anno 2021 per la presentazione del MUD in data 16.06.2021

· Nuovo art. 193 bis che sostituisce il vecchio art. 266 comma 4_ rifiuti di manutenzione o assistenza sanitaria:

ü i rifiuti provenienti da assistenza sanitaria domiciliare si considerano prodotti presso l'unità locale dove l’operatore svolge l’attività e la loro movimentazione, dal luogo dell'intervento fino alla sede di chi lo ha svolto, non comporta l'obbligo di tenuta del FIR e non necessita di iscrizione all'Albo;

ü Invece i rifiuti derivanti da attività di manutenzione e piccoli interventi edili si considerano prodotti presso l'unità locale del soggetto che svolge tali attività.

Nel caso di quantitativi limitati che non giustificano l'allestimento di un deposito presso l’attività svolta, il trasporto dal luogo di effettiva produzione alla sede, in alternativa al formulario di identificazione, è accompagnato dal documento di trasporto (DDT). Tale disposizione non deroga all’obbligo di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali.

· Le novità in materia di imballaggi_ art. 219 comma 5: Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi.


Per necessità di supporto nell’approfondire la tematica in oggetto e per maggiori informazioni rimaniamo a disposizione

Alessandra Perini perini@xlteam.it 335 774 7884

www.xlteam.it

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