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News | Corso Antincendio: la "storica" novità del nuovo D.M. 2/9/21













È stato ufficialmente pubblicato in Gazzetta il nuovo D.M. 2/9/21 “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico sevizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del Decreto Legislativo 81/08”.


Il “vecchio” decreto (o per meglio dire “storico”) D.M. 10/3/98 dopo più di vent’anni viene quindi rinnovato (ma non interamente abrogato); nello specifico, dall’entrata in vigore del nuovo D.M. 2/9/21 prevista per il 4 ottobre 2022, verranno abrogati:

  • l’art. 3, comma 1, lettera f), relativo alla informazione e formazione sui rischi di incendio ai lavoratori

  • l’art. 5 che tratta la “Gestione dell’emergenza in caso di incendio”

  • l’art. 6 che tratta la “Designazione degli addetti antincendio”

  • l’art. 7 che tratta la “Formazione degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza”.

Quali sono quindi le novità aggiuntive?

  • Aggiornamento obbligatorio ogni 5 anni

  • Svolgimento di una prova pratica di estinzione anche nei corsi di livello 1 (quindi a rischio basso)

Le durate dei corsi di formazione rimangono invariate ovvero:

- Formazione antincendio livello 1 (rischio basso) 4 ore, aggiornamento 2 ore

- Formazione antincendio livello 2 (rischio medio) 8 ore, aggiornamento 5 ore

- Formazione antincendio livello 3 (rischio alto) 16 ore, aggiornamento 8 ore


Tale formazione potrà essere svolta anche in modalità FAD (da remoto) tramite videoconferenza e con strumenti informatici per i solo contenuti di carattere teorico.

I contenuti dei corsi di addestramento sono riportati nel dettaglio dell’allegato III.

I corsi di formazione programmati secondo i contenuti previsti dall’allegato IX del vecchio D.M. 10/3/98 rimangono validi solo se effettuati ad una distanza di 6 mesi precedenti all’entrata in vigore del nuovo D.M. 2/9/21 (semplificando, entro il 4 di aprile del 2022).


Per i corsi di aggiornamento invece, gli addetti dovranno:

- Aggiornarsi entro 5 anni dallo svolgimento del corso di formazione

- oppure, se alla data di entrata in vigore del nuovo decreto (cioè al 5/10/22) il corso di formazione per addetti antincendio (ai sensi del D.M. 10/9/98) o l’ultima attività di aggiornamento sono state svolte da più di 5 anni, gli addetti antincendio dovranno svolgere il corso di aggiornamento entro il 5/10/23 (cioè entro un anno dall’entrata in vigore del nuovo decreto)


Per qualsiasi approfondimento o valutazione siamo sempre a vostra disposizione.


Alessandra Perini

perini@xlteam.it

335 774 7884

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