top of page
  • XL TEAM

News | Conservazione Green Pass: prassi e criticità














Recentemente molti dei nostri clienti ci hanno chiesto se, in seguito al Disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 127/21 (AS 2394), fosse effettivamente possibile per il datore di lavoro possedere copia del Green Pass consegnata volontariamente dal dipendente.


Il Garante della Privacy ha subito segnalato al Parlamento e al Governo la presenza di potenziali criticità riguardanti la normativa in materia i riservatezza del dato personale (si veda la Comunicazione firmata dal presidente dell’autorità garante Pasquale Stanzione: “Segnalazione al Segnalazione al Parlamento e al Governo sul Disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 127 del 2021 (AS 2394), in relazione alla possibilità di consegna, da parte dei lavoratori dei settori pubblico e privato, di copia della certificazione verde, al datore di lavoro, con la conseguente esenzione, dai controlli, per tutta la durata della validità del certificato”)


Rivediamo sommariamente le motivazioni a riguardo.

L’emendamento al DL 127/21 risulta in primis contrastante con quanto previsto dal GDPR in merito alla conservazione del green pass che ricordiamo essere espressamente vietata in quanto trattamento la cui titolarità appartiene esclusivamente al Ministero della Salute.

La conservazione di tale dato non sarebbe solo una violazione in merito a quanto appena detto, ma anche incompatibile con la risoluzione 2361 del Consiglio Europeo in merito alla possibilità di eventuale discriminazione riguardante la scelta vaccinale.

Non bisogna inoltre dimenticare che l’emendamento al DL 127/21 prevedeva, come conseguenza alla consegna del green pass, la possibilità, da parte del datore di lavoro, di evitare la “fastidiosa” prassi di controllo della validità della certificazione verde. È lampante che l’assenza di verifiche non permetterebbe la possibilità di identificare i casi di positività del soggetto interessato; tale eventualità sarebbe quindi non solo rischiosa per l’organizzazione ma andrebbe completamente in contrasto con la finalità di preservazione della salute pubblica. Ricordiamo inoltre che in caso di invalidazione del Green Pass per positività al Covid-19 il dato conservato diventerebbe a tutti gli effetti non corretto, in contrato al principio di esattezza del trattamento dei dati.


Si evince quindi che il Green Pass mantiene la sua efficacia solo se costantemente verificato grazie al continuo aggiornamento della piattaforma nazionale DGC, ovvero il Sistema informativo nazionale per l'emissione, il rilascio e la verifica di Certificazioni verdi COVID-19 (EU Digital COVID Certificate già Digital Green Certificate-DGC) interoperabili a livello nazionale ed europeo.


Il nostro consiglio è quindi quello di evitare l’utilizzo di tale prassi fino a che non ci saranno chiarimenti ulteriori ed eventuali allineamenti che possa darci un quadro di lettura più adeguato.


Se volete approfondire l’argomento o siete interessati ad una nostra consulenza in materia di GDPR non esitate a contattarci.


Alessandra Perini

perini@xlteam.it

335 774 7884

0 commenti

Post recenti

Mostra tutti
bottom of page